Sono stato truffato poiché ho scoperto che il mio dentista non è un medico. Come faccio a farmi risarcire?
Innanzi tutto occorre presentare una denuncia, anche in forma anonima, presso la locale stazione dei Carabinieri. Ricordiamo, infatti, che l’abuso della professione medica è un reato penale severamente punito (art.348 del C.P. Abusivo esercizio di una professione: "Chiunque abusivamente esercita una professione (C.P. 359), per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (C.C. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa").
Contestualmente potete rivolgervi presso un legale di vostra fiducia che provvederà, in sede civile, a chiedere il risarcimento del danno morale e materiale al medico prestanome e al falso dentista che ha eseguito le cure.
Si ricorda infatti che, mentre la responsabilità penale è personale, la responsabilità civile è condivisa tra l’abusivo e il medico prestanome, pertanto il paziente ha titolo per richiedere i danni morali e materiali a tutto lo staff dello studio abusivo.
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi tipo di informazione in merito.
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 - norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 348 del cod. pen. - è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico.
[*] Sez. VI, sent. n. 12785 del 22-12-1988
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di medico dentista l'odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell'art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928, è escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, foss'anche di sola ispezione del cavo orale o di mera rilevazione delle impronte.
[*] Cass. Pen.Sez. VI, sent. n. 59 del 10-01-1990
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 - norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 348 cod. pen. - è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, quest'ultimo, essendo autorizzato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte.... fornite da medici-chirurghi.... con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (art. 11 del R.D. citato). (Nella specie, la S.C. ha osservato che correttamente la Corte di merito aveva ritenuto che l'imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva: 1) esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il suo giudizio al riguardo; 2) visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori; 3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere un preventivo; 4) esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonché, all'esito, l'applicazione di un apparecchio).
[*] Cassazione Pen. Sez. VI, sent. n. 11929 del 12-12-1992
Commette reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attività, riservata al medico, di visita e diretto intervento sul paziente. Infatti, in virtù dell'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 - norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 348 cod. pen. che punisce l'abusivo esercizio di una professione - è escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest'ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. (Nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 348 cod. pen., a titolo di concorso, nei confronti di un medico nel cui ambulatorio un odontotecnico aveva provveduto, intervenendo direttamente sui pazienti, alle regolazioni periodiche di apparecchi ortodontici in precedenza impiantati sui pazienti stessi. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal medico avverso la sentenza di condanna, ha enunciato il principio di cui in massima).
[*] Cass. Pen.Sez. I, sent. n. 2390 del 12-03-1997
In virtù dell'art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, all'odontotecnico è vietato qualsiasi rapporto diretto con il paziente. Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 348 cod. pen. il comportamento dell'odontotecnico che ispezioni il cavo orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi.
[*] Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 2725 del 21-03-1997
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 7 della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato C.E.E., e in conformità alla direttiva del Consiglio C.E.E. 25 luglio 1978 n. 686, che ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività professionale nel campo della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, è riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed è consentito l'esercizio della relativa attività. Tuttavia, per potere esercitare legalmente la predetta professione, è necessario, in base all'art. 8 della predetta legge, che l'interessato presenti domanda corredata al Ministero della sanità, che deve accertare la regolarità della domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della stessa all'ordine professionale competente per l'iscrizione. In mancanza di detto formale riconoscimento, l'attività professionale deve ritenersi essere esercitata abusivamente. (Nella specie, è stata ritenuta corretta l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. dell'imputato che, in possesso di diplomi rilasciati da un paese membro dell'Unione Europea, aveva esercitato l'attività odontoiatrica senza avere previamente avanzato domanda di riconoscimento e di iscrizione al relativo albo professionale italiano).
[*] Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 5672 del 13-06-1997